Art. 8.

      1. La licenza della autorità locale di pubblica sicurezza di cui al primo comma dell'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente all'accensione di fuochi d'artificio di tipo professionale inclusi nella categoria 4a, gruppo A, prevista dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, può essere concessa esclusivamente alle imprese iscritte in un apposito registro, istituito presso i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      2. Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1, i titolari delle imprese che ne fanno domanda, devono:

          a) essere in possesso della licenza di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per esercitare un impianto previsto ai capitoli II, III e IV dell'allegato B annesso al regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          b) avere alle proprie dipendenze almeno due operatori in possesso del certificato di idoneità per l'accensione di

 

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fuochi d'artificio, previsto dall'articolo 101 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

          c) possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'impresa;

          d) produrre dichiarazione impegnativa ad avvalersi, per le operazioni di caricamento, di collegamento e di accensione dei fuochi, esclusivamente di operatori in possesso del certificato di idoneità di cui alla lettera b).

      3. Le domande di cui al comma 2, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti ivi previsti, devono essere inoltrate, tramite i competenti uffici territoriali del Governo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza che, sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, provvede all'iscrizione nel registro.
      4. In caso di perdita anche di uno dei requisiti di cui al comma 2, ovvero per qualsiasi motivo di ordine e sicurezza pubblica, anche di carattere locale, su segnalazione delle autorità locali di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno decide sulla cancellazione o sulla sospensione dal registro, sentito il parere della commissione consultiva centrale di cui al comma 3.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli iscritti. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 1, comma 2, sono individuate le somme dovute e le modalità di pagamento per l'iscrizione nel citato registro.